Statuto

STATUTO del Comitato “La Sentinella della Maremma”

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

Articolo 1 – E’ costituito un comitato con la denominazione “La Sentinella della Maremma “.

Articolo 2 – Il Comitato ha sede in Roccastrada (GR), Casa Dogana.

Articolo 3 – Il Comitato si prefigge lo scopo di sensibilizzare e mobilitare i cittadini al fine del recupero, della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale, delle tradizioni e del paesaggio della Maremma Grossetana.
Il Comitato non ha alcun legame o riferimento a partiti o movimenti politici o confessioni religiose e non persegue fini di lucro.
Si propone pertanto i seguenti scopi istituzionali:
• Mantenere vive le memorie e le tradizioni della Maremma grossetana attraverso manifestazioni ed iniziative rivolte alla popolazione residente e non, con particolare attenzione alle attività culturali, educative, formative, sociali, di studio e ricerca scientifica.
• Operare per la tutela attiva, la valorizzazione e la difesa dell’ambiente da ogni degrado, la protezione della natura e la salvaguardia del paesaggio attraverso la crescita culturale dei cittadini, la sensibilità verso i valori della cultura e della tradizione locale, la conoscenza e il rispetto del patrimonio paesaggistico, artistico e architettonico del nostro territorio.
• Operare per la tutela, il restauro e la valorizzazione di monumenti e opere d’arte di particolare valore esistenti sul territorio.
• Promuovere ed incentivare incontri, eventi culturali ed attività volte a valorizzare nelle radici la vita del territorio, la promozione di stili di vita più sobri, il recupero di valori e di legami solidaristici e comunitari, di principi etici, filosofici e culturali volti ad un utilizzo responsabile delle risorse della terra e attenti ai diritti delle generazioni future.
• Promuovere ed incoraggiare la pubblicazione di materiale bibliografico, promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, storico, antropologico e socio economico;
• Realizzare campagne di sensibilizzazione ad un corretto godimento del patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico in quanto beni insostituibili da trasmettere alle nuove generazioni.
• Svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle norme poste a difesa del territorio e degli ecosistemi. anche attraverso un osservatorio ospitato sul blog: http://lasentinelladellamaremma.wordpress.com
• Collaborare con Enti, Associazioni, Scuole e Università
• Il Comitato si riserva di intraprendere altre iniziative idonee al raggiungimento delle finalità sopra indicate.
Il Comitato può inoltre svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute, che per la loro natura o contenuto siano attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale.

Articolo 4 – Il Comitato dovrà considerarsi sciolto quando:
• espressamente l’Assemblea ne deliberi lo scioglimento;
• il numero dei componenti dovesse scendere al di sotto del minimo previsto per il suo funzionamento; tale numero è stabilito in 3 unità.

TITOLO II – COMPONENTI

Articolo 5 – Il Comitato è composto da persone fisiche che si prefiggono lo scopo e gli intenti di cui all’articolo 3 del presente statuto.

Articolo 6 – L’appartenenza al Comitato ha carattere libero, volontario e senza alcuna discriminazione, inoltre esige che le attività degli aderenti non siano contrastanti con le finalità del Comitato ed avvengano sempre nel rispetto delle vigenti leggi. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi per quanto stabilito dal presente statuto. La domanda per aderire al Comitato è rivolta al Presidente, anche in forma verbale. Le persone che aderiscono al Comitato sono registrate, a cura del Presidente, nel Libro dei Componenti.

Articolo 7 – L’appartenenza al Comitato può venir meno per i seguenti motivi:
• dimissioni tramite lettera indirizzata al Consiglio Direttivo ovvero al Presidente del Comitato;
• perdita accertata dal Consiglio Direttivo di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’adesione;
• delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed ad obblighi del presente statuto, per altri motivi che comportino indegnità o per mancanza di partecipazione alle attività del Comitato ovvero alle riunioni dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo per un periodo superiore ad un anno.

TITOLO III – ORGANI DEL COMITATO

Articolo 8 – Gli organi del Comitato sono:
• l’Assemblea;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente del Comitato;
• il Vicepresidente del Comitato.

TITOLO IV – ASSEMBLEA: COSTITUZIONE E POTERI

Articolo 9 - L’assemblea è costituita dalla totalità dei componenti del Comitato iscritti al Libro dei Componenti alla data della riunione dell’Assemblea.

Articolo 10 – L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata a cura del Presidente del Comitato con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
La convocazione è comunicata con congruo anticipo a tutti i componenti con i mezzi ritenuti più opportuni.
L’assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno.
L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Comitato qualora ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei componenti il Comitato.

Articolo 11 – Ogni partecipante all’Assemblea ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

Articolo 12 – L’Assemblea delibera con voto palese e la maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti). Per deliberare modifiche statuarie o l’eventuale scioglimento del Comitato è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all’Assemblea validamente costituita.

Articolo 13 – L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli aderenti. Trascorsa un’ora da quella fissata, l’Assemblea si intenderà riunita in seconda convocazione è sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Articolo 14 – I lavori dell’Assemblea sono coordinati da un Presidente dell’Assemblea, eletto di volta in volta dall’Assemblea stessa. Il Presidente così eletto designa uno dei presenti a fungere da segretario dell’Assemblea.

Articolo 15 – Ad ogni adunanza verrà redatto, a cura del segretario dell’Assemblea, apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario, sarà conservato e trascritto sul Libro dei verbali dell’Assemblea.

Articolo 16 – L’Assemblea è l’organo deliberante del Comitato al quale spetta ogni decisione finale. In particolare l’Assemblea:
• elegge, nel proprio seno, il Presidente del Comitato ed il Consiglio Direttivo stabilendo, di volta in volta, il numero dei consiglieri; tale numero dovrà essere compreso tra un minimo di tre ed un massimo di nove elementi;
delibera in relazione a:
– modifiche statutarie;
– eventuale scioglimento del Comitato;
– gli argomenti posti all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo ovvero in seguito a richiesta di almeno un numero di componenti del Comitato corrispondente ad un quarto del totale.

TITOLO V – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17 – Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Comitato e dai consiglieri eletti dall’Assemblea; i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scaduto continua comunque a svolgere le sue funzioni fino all’elezione del nuovo Consiglio da parte dell’Assemblea.

Articolo 19 – Se nel corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, ovvero si verificasse l’assenza dalle riunioni del Consiglio da parte di uno o più consiglieri per almeno 3 sedute consecutive, gli altri possono provvedere alla loro sostituzione nominandoli tra i componenti del Comitato. Questi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Articolo 20 – Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare ulteriori consiglieri, scelti anche tra persone che non fanno parte del Comitato.

Articolo 21 – Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, tra i membri eletti dall’Assemblea, il Vicepresidente del Comitato il quale dura in carica quanto il Consiglio e decade, quindi, con esso. La carica è onoraria e gratuita.

Articolo 22 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Comitato lo ritenga necessario o comunque lo richiedano almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
• dare attuazione alle delibere dell’Assemblea;
• compiere tutti gli atti e le operazioni che si rendano necessarie per
la vita del Comitato nei limiti delle direttive generali decise dall’Assemblea;
• predisporre annualmente un rendiconto finanziario sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti eletti dall’Assemblea; sono presiedute dal Presidente del Comitato o, nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente del Comitato ovvero, in loro contemporanea assenza, da un consigliere designato dai presenti tra quelli eletti dall’Assemblea. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

TITOLO VI – PRESIDENTE

Articolo 23 – Il Presidente del Comitato:
• ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte a terzi;
• firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per il Comitato;
• convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede con le modalità previste;
• dirige e coordina l’esecuzione delle decisioni prese;
• ha la facoltà di delegare ad altri componenti del Comitato l’esecuzione di vari adempimenti.

Articolo 24 – Il Presidente del Comitato dura in carica tre anni, per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo, e decade, quindi, con esso. Il Presidente del Comitato scaduto continua comunque a svolgere le proprie funzioni fino all’elezione del nuovo Presidente. La carica è onoraria e gratuita.

Articolo 25 - Il Presidente del Comitato, in caso di assenza o impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal Vicepresidente del Comitato il quale ne assume tutte le funzioni e responsabilità. In assenza o impedimento di quest’ultimo la presidenza viene momentaneamente assunta da un altro componente del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso tra quelli eletti dall’Assemblea.

TITOLO VII – NORME FINALI

Articolo 26 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme di Legge in materia.